IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza; Letti gli atti del procedimento n. 114/2010 a carico del cittadino extracomunitario Babou Mor, nato a Touba (Senegal) il 5 giugno 1984, imputato del reato di cui art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 per essere entrato nel territorio dello Stato ed ivi essersi trattenuto senza le prescritte autorizzazioni; Decidendo sulla eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis sollevata dal difensore di fiducia dell'imputato in relazione agli artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 117 della Costituzione; Sentito il Pubblico Ministero il quale ha eccepito anch'egli l'illegittimita' costituzionale del suddetto art. 10-bis con particolare riferimento all'art. 3 della Costituzione; Rilevato Che il suddetto cittadino extracomunitario Babou Mor in data 23 ottobre 2009 durante un accertamento effettuato dai Carabinieri della Stazione di Cagliari-Stampace e' risultato privo del permesso di soggiorno, e come tale deferito per il reato di clandestinita'; Che nell'udienza dell'11 marzo 2009 il difensore di fiducia dell'imputato ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10-bis in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 17 della Costituzione e che anche il Pubblico Ministero sentito al riguardo sulle osservazioni sollevate dal detto difensore ha ritenuto anch'egli di avvallarle in particolare per l'art. 3 della Costituzione; O s s e r v a 1. - Quanto alla rilevanza, l'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 punisce il cittadino extracomunitario, che sia entrato e si sia trattenuto illegalmente nel territorio nazionale, con la ammenda da Euro 5.000 a 10.000 e con la sanzione sostitutiva della espulsione nell'eventualita' che il medesimo sia comparso in udienza nanti il Giudice di Pace, mentre se lo stesso sia gia' stato espulso con provvedimento del Questore, il Giudice dovra' solo emettere sentenza di non luogo a procedere. Quanto alla non manifesta infondatezza e con riferimento all'art. 3 della Costituzione; osserva quanto segue: 1) La circostanza che il predetto straniero, per sanare la propria posizione irregolare non possa, prima dell'espulsione, avvalersi della possibilita' di utilizzare l'oblazione ex art. 162 c.p., ritiene questo Giudice che costituisca manifesta violazione dell'art. 3 della Costituzione, e che la sua eseguita espulsione da parte del Questore, prescindendo dal nulla osta da parte del Giudice, faccia ritenere l'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 carente di giustificazione, dovendo l'espulsione essere applicata come ultima ratio e solo dopo aver esperito, inutilmente, i rimedi per sanarla. Deve, peraltro, osservarsi che la stessa irregolarita' del permesso di soggiorno, punita in ultima analisi con l'espulsione coattiva in via amministrativa, era gia' prevista dall'art. 13 del d.l. n. 286/1998 e dall'art. 14 dello stesso decreto, per cui non appare giustificabile l'utilizzo del nuovo strumento penale dell'art. 10-bis per un fine identico e con conseguente palese differenza di trattamento fra cittadini extracomunitari ugualmente destinatari di espulsione. 2) Osserva poi, con riferimento all'art. 25 della Costituzione: che, per il principio di irretroattivita' della norma penale stabilito dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso: nel caso specifico, pur essendo stato accertato in data 23 ottobre 2009 il reato di clandestinita' del cittadino Babou Mor, nulla si e' potuto acclarare in ordine al periodo in cui detto reato si sia perfezionato. 3) Con riferimento, infine all'art. 27 della Costituzione: il semplice ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, del cittadino extracomunitario di per se' atti non lesivi, per postulare l'espulsione dovrebbero avere come presupposto la pericolosita' sociale dell'espellendo e la commissione di reati di altra natura, circostanza questa nel caso di specie, non evidenziata dal Casellario giudiziale, costituendo invece le suddette, semplici condizioni soggettive, peraltro ulteriormente penalizzate dall'utilizzo dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui gli extracomunitari vengono condannati all'applicazione di una penale da 5.000 a 10.000 Euro di ammenda, difficilmente attuabile per la loro nota indisponibilita' economica. 4) Infine, perche', prescindendo dalle situazioni individuali, l'espulsione di cui all'art. 10-bis non tiene in alcun conto la possibilita' che la permanenza nel territorio dello stato sia determinata da «giustificati motivi» del cittadino. 5) Per quanto sopra, poiche' le eccezioni sollevate sono rilevanti e non manifestamente infondate ai fini della legittimita' costituzionale.